La legittima difesa è stata approvata in via definitiva al Senato il 28 marzo 2019. Inasprite le pene detentive ma, soprattutto, è considerato sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa: la punibilità si esclude se chi commette il fatto salvaguardando la propria o altrui incolumità agisce in stato di grave turbamento
Sancito definitivamente (e a stragrande maggioranza, con 201 sì, 38 no e 6 astensioni) il diritto alla legittima difesa. «Non si distribuiscono armi, non si legittima il Far West», ha commentato il ministro Matteo Salvini nella conferenza stampa del 28 marzo, ma proviamo a riassumere i punti principali del disegno di legge, composto di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. Innanzi tutto, la difesa è “sempre legittima”: così è modificato il Codice Penale all’articolo 52 perché - come si legge all’articolo 1, infatti, e in modifica del comma 2 dell’articolo 52 del Codice Penale, si precisa che è sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa e che, con l’aggiunta del quarto comma, si considera sempre in legittima difesa chi compie un «atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». Senza dimenticare che per intrusione si intende violazione del proprio domicilio, ma anche ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Non è abolito il reato di eccesso colposo, ma (articolo 2) «la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito (…) in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
Per quanto riguarda l’inasprimento delle pene, gli articoli interessati sono 4, 5 e 6.