«Si parla spesso di intelligenza artificiale e di auto a guida autonoma, ma in caso di incidente chi viene ritenuto responsabile dei danni arrecati ai soggetti coinvolti?», chiede un lettore di Sicurezza.
La questione delle responsabilità connesse all’uso dell’intelligenza artificiale - non solo nel settore dell’automotive, ma in tutte le situazioni e utilizzi dai quali potrebbero derivare danni a terzi, per effetto delle scelte effettuate dai sistemi informatici dotati di autonomia decisionale - è da tempo al centro dell’interesse dei giuristi dell’intero mondo occidentale, poiché, effettivamente, qualche perplessità sulla soggettività giuridica dell’intelligenza artificiale permane anche nei sostenitori delle teorie più radicali, che riconducono tale responsabilità a un concetto ampio di garanzia a carico del produttore.
Tuttavia, la questione non è così semplice a livello giuridico, né lo spazio in questa sede è sufficiente per parlarne diffusamente, anche perché i fattori che possono influenzare le scelte di un’intelligenza artificiale sono molteplici, inclusa la concorrenza nel causare l’evento di altri soggetti o di fattori imprevedibili o comunque non previsti dalle fasi di programmazione e auto-apprendimento del sistema informatico.
Un’auto a guida autonoma, infatti, per tornare all’esempio del quesito, potrebbe dover effettuare delle scelte inconciliabili con la sua programmazione, perché, per esempio, la salvaguardia della vita umana potrebbe non essere garantita nell’ipotesi in cui l’attraversamento improvviso di un gruppo di ciclisti, fuoriusciti da una confluenza laterale della strada, renda impossibile all’auto arrestarsi per tempo.
Dal momento che in simili circostanze risulterebbe inevitabile investire qualcuno dei passanti, per il produttore sarebbe agevole sostenere che neanche un essere umano avrebbe potuto evitare l’impatto e che, pertanto, non sussiste alcuna responsabilità per un presunto malfunzionamento dell’intelligenza artificiale. Al tempo stesso, l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di procedere al risarcimento, poiché la responsabilità civile richiede che sia possibile addebitare la colpa al conducente per negligenza, imprudenza o imperizia nel cagionare l’evento, mentre al momento non esistono clausole che prevedono l’uso della guida autonoma a prescindere dal conducente.
In sostanza, il diritto si dovrà adeguare alle nuove situazioni, anche se parlare di soggettività giuridica dell’AI è ancora decisamente fuori luogo e l’applicazione dei principi esistenti è al momento sufficiente anche per arginare i nuovi eventi tecnologici.