«Se in prossimità della mia azienda avviene un incidente stradale, posso fornire le immagini a uno dei due conducenti che fa una specifica richiesta in tal senso?», chiede un lettore di Sicurezza.
Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016), così come la precedente normativa (D.Lgs. 196/2003 e Direttiva UE 46/95), prevede espressamente il diritto dell’interessato ad accedere ai trattamenti che lo riguardano e a ottenerne una copia, ove necessaria per tutelare un proprio diritto.
La risposta sembrerebbe quindi semplicisticamente affermativa, ma occorre tener presente la circostanza in cui si procede all’acquisizione dei dati. Nel caso delle immagini registrate da un impianto di videosorveglianza, infatti, non è soltanto l’interessato a essere coinvolto dalle riprese ma anche gli altri soggetti che in quel momento si trovano a passare o che, nel caso specifico, sono stati coinvolti nell’incidente.
Per operare correttamente, quindi, il titolare del trattamento dovrebbe effettuare un bilanciamento dei contrapposti interessi e soprattutto avvisare tutti i soggetti che risultano coinvolti della richiesta di accesso formulata dall’interessato (cosa non sempre agevole o realizzabile). È quindi consigliabile estrarre le immagini dal videoregistratore, per conservarle su un diverso supporto digitale affinché non vengano sovrascritte a causa del passare dei giorni e, quindi, del decorrere del termine di conservazione preimpostato; sarebbe opportuno anche suggerire al richiedente di rivolgersi a un avvocato oppure all’autorità giudiziaria, affinché le immagini delle telecamere vengano prelevate, per esempio, dalle forze dell’ordine e da queste ultime conservate a tutela di tutti i soggetti coinvolti.
Questo meccanismo è utile anche a evitare spiacevoli situazioni in cui l’interessato, magari preso da un moto di rivalsa, potrebbe abusare del proprio diritto, affrontando il responsabile dell’incidente e quindi, sostanzialmente, facendosi ragione da sé.