«Vorrei installare un impianto d'allarme dotato di sensori in grado di rilevare l’immagine termografica di eventuali intrusi che dovessero scavalcare la recinzione. Devo ugualmente osservare tutte le regole previste per le telecamere ordinarie?», chiede un lettore di Sicurezza.
La risposta è affermativa e si basa sulla considerazione che i dati interessati sono riconducibili agli individui, anche se in forma atipica rispetto a un tradizionale impianto di videosorveglianza. Di solito, l’uso della telecamera termografica è consigliato dagli installatori per l’individuazione delle sagome e la discriminazione dell’essere umano rispetto ad altri movimenti che potrebbero ingannare i sensori di allarme (come quelli generati da animali di grossa taglia, che potrebbero introdursi nei perimetri oggetto della sorveglianza).
L’uso dell’intelligenza artificiale applicata all’immagine termografica permette, anche in condizioni di scarsa luminosità o lontananza dal dispositivo, di operare la distinzione necessaria per non generare falsi allarmi. L’esperienza della pandemia da Covid 19, durante la quale c’è stato un diffuso ricorso alle telecamere in grado di rilevare la temperatura corporea dei soggetti da controllare all’ingresso degli edifici, ha ben evidenziato come i metadati possano risultare rilevanti quanto gli stessi dati personali, in quanto possono rivelare anche lo stato di salute degli interessati e a essi - in determinate situazioni - possono essere ricondotti agevolmente.
Anche l’uso delle telecamere termografiche, pertanto, ove sia possibile identificare l’interessato anche in una fase successiva alla rilevazione, deve sottostare alle regole previste per l’installazione di un tradizionale impianto di videosorveglianza, quindi:
- cartelli informativi ben strutturati e visibili anche nelle ore notturne, che diano l’immediata percezione della presenza delle telecamere, da posizionare all’esterno del perimetro da controllare e in conformità agli schemi proposti dalle linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali del mese di luglio 2019;
- termini di conservazione non superiori a 24 ore se non sono presenti giustificati motivi per un prolungamento dei tempi;
- autorizzazione delle organizzazioni sindacali o della direzione territoriale del lavoro, qualora siano coinvolti dipendenti;
- misure di sicurezza adeguate e limitazione delle aree sottoposte a sorveglianza, identificando quelle effettivamente necessarie a perseguire le finalità dichiarate.