Riprese TVCC e dilatazione del tempo di conservazione delle immagini

tempo di conservazione delle immagini
Immagine di fabrikasimf su Freepik

«Nell’utilizzo di un sistema di videosorve­glianza che riprende il piazzale di carico e scarico di un’azienda, è possibile dilatare il tempo di conservazione delle immagini oltre le 24 ore suggerite dal Garante per documentare eventuali danneggiamenti o furti?», chiede un lettore di Sicurezza.

Soprattutto se il piazzale di carico e scari­co non è coperto dai sensori dell’impian­to d’allarme e non c’è quindi il rilevamento immediato del danneggiamento o del furto, l’estensione dei tempi di conservazione delle immagini delle telecamere per documentare eventi che attengono il patrimonio del titolare è possibile, sempre rispettando i principi di necessità e proporzionalità del trattamento.

Il Garante italiano ipotizza una conservazione fino a sette giorni per specifiche esigenze, ma la disciplina non prevede alcun termine ed è teoricamente possibile implementare anche un termine superiore, se giustificato da esigenze specifiche e documentabili. Se, per esempio, l’azienda è stata oggetto di precedenti aggres­sioni o produce materiali di particolare valore (un fornitore della difesa, per esempio), che lasciano ipotizzare possibili appostamenti di potenziali criminali, sarà possibile giustificare la conservazione delle immagini anche per 15 o 30 giorni, analogamente a quanto avviene già per gioiellerie, banche, stazioni ferroviarie e aeroporti.

È comunque necessario rispettare alcuni requisiti per valutare se aumentare il tempo di conservazione delle immagini:

  • finalità legittima: la conservazione deve es­sere giustificata da reali e documentate o documentabili esigenze di sicurezza;
  • proporzionalità: il periodo di conservazione dev’essere proporzionato alla finalità perse­guita e al rischio rilevato;
  • informativa: i soggetti coinvolti (dipendenti, fornitori, visitatori) devono essere informati, tramite cartelli chiari e visibili, della pre­senza del sistema di videosorveglianza e dei tempi di conservazione delle immagini;
  • valutazione d’impatto: se per le condizioni o tipologia della struttura, per la presenza di personale dipendente o per la vicinanza di aree soggette a pubblico passaggio, l’e­stensione dei termini di conservazione e le riprese possono avere un impatto rilevante sui diritti e sulle libertà degli interessati, è necessario procedere alla valutazione d’im­patto e all’indicazione di azioni correttive;
  • misure di sicurezza: le immagini devono essere protette da accessi non autorizzati attraverso adeguate misure di sicurezza, inclusa la cifratura dei dati in transito e memorizzati sul DVR.

È opportuno consultare il responsabile della protezione dei dati (se nominato) o un con­sulente legale per garantire la piena confor­mità al GDPR e verificare se è necessaria una consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 36 del GDPR.

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