Videosorveglianza e tutela dei minori

 

Dopo le indagini che hanno permesso alle Forze dell'Ordine e alla Magistratura, grazie all'utilizzo di telecamere e microfoni nascosti, di accertare che, in alcuni asili, i bambini venivano ripetutamente maltrattati e abusati, l'opinione pubblica è divisa tra chi vorrebbe installare sistemi video in ogni aula del paese e chi, invece, ritiene che ciò violerebbe i diritti dei lavoratori. Vediamo come si è espresso a riguardo il Gruppo di Lavoro per la protezione dei dati, organo consultivo della Commissione Europea istituito ai sensi dell'art. 29 della Direttiva 95/46/CE nel 2009.

 

 

La questione relativa all’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno degli Istituti scolastici pone in realtà un problema ben più ampio, che non attiene solo alle modalità e finalità del trattamento dei dati personali dei dipendenti e dei soggetti da tutelare, ma allo sviluppo stesso della personalità dei minori coinvolti.

Il Gruppo di Lavoro per la protezione dei dati - organo consultivo della Commissione Europea istituito ai sensi dell'art. 29 della Direttiva 95/46/CE nel 2009 - ha reso il parere n. 2 sulla protezione dei dati personali dei minori, nel quale il problema dell'uso delle telecamere nelle scuole viene affrontato sotto molteplici aspetti.

Occorre preliminarmente evidenziare che il parere analizza i principi generali che guidano la protezione dei dati dei minori, con particolare riferimento ai dati scolastici, considerati critici, e intende fornire un orientamento asettico e scevro da condizionamenti di natura politica agli operatori del settore.

Per minore si intende un essere umano con pari diritti rispetto a ogni altro, incluso quello alla protezione dei propri dati personali, il quale, tuttavia, non avendo ancora raggiunto la piena maturità fisica e psicologica, viene considerato un soggetto debole, da tutelare con particolare attenzione in misura inversamente proporzionale al progredire dell'età.

In buona sostanza, a una tutela che può essere definita massima nel periodo dell'infanzia, fa seguito una progressiva riduzione dell'attenzione con la crescita, fino al raggiungimento della maggiore età.

Poiché l'istruzione è considerata fondamentale per la crescita e la formazione del carattere e della psiche, il trattamento dei dati relativi al percorso scolastico è considerato particolarmente delicato e riferibile a principi che si rinvengono nei principali trattati internazionali sui diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione e, nello specifico, la Dichiarazione di Ginevra e la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, la Convenzione n. 160 del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei Diritti dei Minori e la Risoluzione del Parlamento Europeo sulle Strategie per i Diritti dei Minori.

Le dichiarazioni di principio rinvenibili nei richiamati documenti, nella prospettiva generale della protezione dei dati, hanno ispirato le Direttive Europee 95/46/CE e 2002/58/CE sul Trattamento dei Dati Personali.

 

 

Il trattamento dei dati degli alunni

Il principio giuridico di base, dal quale trarre le linee guida per il trattamento dei dati degli alunni degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola dell'infanzia, è l'interesse superiore del minore, che implica il riconoscimento dei seguenti elementi:

 

  1. l'immaturità rende il minore vulnerabile e occorre, quindi, compensare tale situazione con protezione e cure adeguate
  2. il minore può beneficiare effettivamente del diritto allo sviluppo solo grazie all'assistenza o alla protezione altri soggetti

 

L'obbligo di provvedere a tale protezione spetta alla famiglia, alla società e allo Stato. È indubbio che a volte, per assicurare un livello adeguato di intervento, sia necessario che i dati personali dei minori siano trattati in lungo e in largo e da più soggetti, soprattutto nei settori assistenziali (istruzione, sicurezza sociale, sanità, ecc.).

Ciò non è tuttavia incompatibile con una protezione adeguata e rafforzata dei dati in tali settori, sebbene vada usata molta cautela nel condividere i dati dei minori, tenendo sempre ben presente il principio della finalità del trattamento.

Ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, nessun minore può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata, nella famiglia, nel domicilio o nella corrispondenza, né di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

Ne consegue che, anche nel trattamento dei dati scolastici, l'interesse superiore del minore prevarrà su altri interessi che potrebbero porsi in contrasto con tali principi.

Occorre anche tener conto della crescita del minore, che diventa lentamente in grado di partecipare alle decisioni che lo riguardano e deve quindi essere progressivamente informato della possibilità di contribuire alle scelte riguardanti gli aspetti principali della sua vita, incluso il trattamento dei dati personali.

Parere che, ovviamente, non è vincolante per il suo rappresentante (tutore, procuratore, esercente la potestà genitoriale, ecc.) ma del quale si dovrà comunque tenere conto.

I principi fondamentali del trattamento dei dati personali, richiamati dal D.Lgs. 196/2003, come introdotti nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva 95/46/CE, incidono chiaramente sulle scelte che riguardano il trattamento dei dati dei minori.

L'obbligo di trattare i dati con lealtà e secondo buona fede, nel caso del minore, dev'essere interpretato rigorosamente e affiancato dal rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza del trattamento, affinché ogni adempimento sia effettivamente limitato ai soli elementi necessari a garantirne l'espletamento.

 

 

Conservazione e obbligo di correttezza

Per quanto riguarda la conservazione dei dati e l'obbligo di correttezza e aggiornamento degli stessi, i responsabili del trattamento devono tener conto della rapidità con la quale le informazioni sul minore diventano obsolete e irrilevanti rispetto alle finalità della raccolta.

In tal caso, la cautela deve consistere anche nel garantire al minore il diritto all'oblio, eliminando i dati che non sono più strettamente necessari a perseguire le finalità individuate.

La tutela del minore è quindi al centro dell'intera attività di prevenzione e culmina con la facoltà di poter essere ascoltato dalle Autorità competenti qualora l'autore della violazione od omissione sia lo stesso responsabile del trattamento che avrebbe dovuto tutelarlo.

Il parere reso dal Gruppo costituito ai sensi dell'art. 29 pone l'attenzione proprio sul trattamento dei dati effettuato tramite impianti di videosorveglianza, evidenziando alcuni elementi.

I sistemi di videosorveglianza, soprattutto se comportanti la registrazione delle immagini e non semplicemente il controllo da remoto con operatore, possono incidere sulle libertà personali e devono essere consentiti (oltre che autorizzati) solo se le medesime finalità non possono essere perseguire con strumenti meno invasivi.

Se il legittimo sentimento di protezione da accordare a ogni fanciullo induce a ritenere prioritario lo scopo della tutela rispetto ad altri interessi, occorre tenere presente che l'uso di sistemi di videosorveglianza pone una serie di problemi di ordine non secondario.

Innanzitutto, il ricorso a sistemi TVCC all'entrata e all'uscita delle scuole, oltre che per il controllo del perimetro, non riguarda solo la popolazione scolastica, ma tutti quei soggetti che nei locali della scuola e nelle immediate pertinenze transitano quotidianamente, ad esempio per accompagnare o riprendere i bambini.

Inoltre, all'interno di corridoi e aree comuni, il trattamento riguarda anche il personale dipendente, sia docente che ausiliario e impiegatizio, con tutti i problemi connessi alla tutela dei diritti dei lavoratori.

Infine, ma non per questo di minore importanza e rilievo, la videosorveglianza permanente delle aree in cui si svolge attività didattica condiziona psicologicamente sia gli insegnanti che gli stessi allievi.

Lo stesso dicasi per gli spazi ricreativi, le palestre e gli spogliatoi, dove la sorveglianza può interferire con il diritto al rispetto della vita privata.

A tali osservazioni si aggiunge una riflessione sullo sviluppo della personalità e sulla concezione distorta di libertà che potrebbero acquisire i minori, arrivando a considerare normale essere sorvegliati da una telecamera e soprattutto rinunciare a un diritto per far spazio quelle che sono considerate legittime esigenze di tutela.

 

 

Effetti dannosi sullo sviluppo della personalità

Partendo da tali presupposti, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con provvedimento n. 230 dell'8 maggio 2013, ha integrato il proprio precedente provvedimento generale dell'8 aprile 2010, con riferimento al caso specifico di un asilo, nel quale era stato installato un sistema di ripresa che consentiva la trasmissione, tramite Internet, ai genitori in possesso delle credenziali di accesso, i fotogrammi dei bambini quando essi erano affidati alle maestre.

Il Garante ha ovviamente dichiarato illecito il trattamento, ritenendolo lesivo sia dell'interesse dei fanciulli che dei diritti delle lavoratrici.

Dopo aver richiamato i principi generali del D.Lgs. 196/2003 e della Direttiva 95/46/CE, focalizzandoli sugli argomenti già affrontati nel proprio provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, l'Autorità ha chiarito che l'unica ipotesi di videosorveglianza attualmente ammessa è quella finalizzata alla tutela del patrimonio scolastico, purché le riprese siano effettuate durante le ore in cui non si svolge attività didattica, con esclusione anche di eventuali attività extrascolastiche ed evidenziando che gli unici casi in cui è stato ammesso il posizionamento di telecamere occulte nelle aule riguardavano ipotesi di reato già pervenute all'attenzione della Magistratura, per le quali si rendevano necessari ulteriori accertamenti, disposti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Ha inoltre evidenziato che la ragione di tale restrizione all'uso di telecamere durante l'attività didattica deriva non tanto dalla violazione della dignità dei lavoratori (poiché, comunque, i dati acquisiti non potrebbero essere utilizzati per la valutazione della prestazione lavorativa) ma, soprattutto, dal pregiudizio che potrebbe arrecare alla libera determinazione e alla crescita psicologica dei fanciulli.

Il controllo costante mediante telecamere nelle aule potrebbe, infatti, facilmente provocare nei bambini e nei ragazzi un danno allo sviluppo della personalità, anche grave.

L'abitudine ad accettare la videosorveglianza continua per molti anni, nel delicato periodo della formazione caratteriale e psichica, potrebbe determinare la degradazione del concetto di riservatezza fino ad accettare come “normale” il controllo a distanza, con ogni prevedibile implicazione di tipo psicologico e sociale.

Non vanno infine trascurate anche le probabili modificazioni comportamentali a cui - più o meno coscientemente - bambini e ragazzi andrebbero incontro sapendo di essere sotto il costante controllo delle telecamere.

Le anzidette considerazioni potrebbero generare un comprensibile risentimento in quanti ritengono che l'interesse del fanciullo sia superiore al diritto alla riservatezza dei docenti e del personale.

Occorre tuttavia tener presente che la regolamentazione di un fenomeno dal punto di vista giuridico non tiene conto della perversione del sistema, se non dal punto di vista sanzionatorio, ma di quello che dovrebbe rappresentare la normalità.

 

Gianluca Pomante

Avvocato

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