Il Jobs act, varato lo scorso dicembre, prevede una “revisione della disciplina dei controlli a distanza” nei luoghi di lavoro. Nel frattempo, è possibile criptare le immagini per mezzo di una chiave crittografica in possesso di un Ente certificatore esterno.
L'innovazione tecnologica, ma anche le crescenti minacce alla sicurezza, stanno introducendo delle modifiche allo Statuto dei lavoratori.
La conferma è arrivata dal Jobs Act, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso dicembre, il cui articolo 7 - lettera f - prevede una “revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”.
Anche se dovranno essere i decreti attuativi a identificare come si concretizzerà una simile “revisione”, questa prima nuova indicazione fornita dalla Legge rappresenta un'interessante apertura nei confronti della tecnologie video. Apertura che potrebbe offrire opportunità per gli installatori del settore.
Alla luce di tali nuove future opportunità, Assistal e la consociata Assotel hanno promosso un corso dal titolo “L'impatto sociale della videosorveglianza nei luoghi di lavoro”, tenutosi a Milano lo scorso gennaio.
Un incontro che, nello spirito delle due Associazioni, mira ad aiutare i soci a identificare nuovi ambiti di business, proponendosi sul mercato nelle vesti di autentici esperti.
Questo perché la creazione di impianti di videosorveglianza a norma può rappresentare un’interessante opportunità di vendita solo per quegli installatori che conoscono - e rispettano - la Legge in materia.
La normativa attualmente in vigore
Relativamente alle immagini, è importante chiarire che la normativa in vigore definisce “interessato” chiunque venga ripreso dalle telecamere.
Un interessato - indipendentemente dal suo ruolo in azienda o dal fatto di essere semplicemente di passaggio in un'area - vanta, quindi, una serie di diritti fondamentali, come sapere chi sono coloro che gestiranno i suoi dati, ma anche come vengono conservate e tutelate le immagini. Tutte informazioni che, su esplicita richiesta, il titolare dell’impianto video tenuto a fornire in tempi rapidi.
Più delicata, invece, è la domanda di accesso ai propri dati o la cancellazione di determinate immagini, in cui un soggetto è stato ripreso.
É questo, infatti, un diritto garantito a fronte di specifica e motivata domanda, anche se le norme in vigore consentono al titolare di chiedere, in questi particolari casi, un contributo alla spese necessarie per adempiere a una simile pretesa.
Una pretesa che, comunque, può essere respinta nel caso in cui la cancellazione delle immagini relative a un soggetto riduca la sicurezza di altre persone.
In ogni caso, se le telecamere non riprendono senza fondata ragione il suolo pubblico, un cartello informativo completo e correttamente posizionato consente di prevenire buona parte delle contestazioni.
Più critico, invece, quando le riprese avvengono sul posto di lavoro. Una situazione ulteriormente complicata in attività non “stanziali”, che inducono un dipendente a muoversi sia all'interno che all'esterno della proprietà del proprio titolare.
Una prima suddivisione grossolana, infatti, potrebbe essere quella che distingue le telecamere perimetrali da quelle all'interno di un ufficio o di un'area produttiva.
Per le prime, potrebbe apparire scontato dover rispettare esclusivamente le prescrizioni generali del Garante della Privacy, in quanto i lavoratori attraversano l'area perimetrale solo al momento dell'entrata e dell'uscita, ma non durante l'attività professionale.
In realtà, non sono rare le circostanze in cui alcune mansioni si svolgano proprio a ridosso del perimetro aziendale.
Tipico, infatti, è il caso dei mulettisti che, spesso, operano sul confine tra l’area di proprietà e quella pubblica, ma lo stesso potrebbe accadere per gli autisti e per quanti svolgono altre attività all'aperto o devono uscire più volte dall'azienda.
L'assenso dell'Ispettorato del lavoro
Escludendo i casi di evidenti soprusi, esistono una serie di situazioni in cui la registrazione dell'attività di un dipendente potrebbe contribuire, obiettivamente, ad aumentare la sicurezza, sia a livello personale che di tutela del patrimonio.
Da qui, sinora, una sorta di delega che ammetteva l'impiego di telecamere puntate sui lavoratori solo a seguito di un preciso accordo sindacale e alla successiva approvazione da parte della Direzione provinciale del lavoro.
Un'approvazione non sempre scontata, soprattutto quando le riprese vengono effettuate in modo continuativo.
Ciò ha portato ad accettare richieste motivate per telecamere posizionate in aree di passaggio o di sosta temporanea.
Al contrario, sono state spesso negate le autorizzazione quando la richiesta era finalizzata a riprendere aree di carico/scarico, postazioni interne agli uffici, sportelli bancari e via dicendo.
Limiti che, in alcuni casi, il titolare ha cercato di aggirare, ottenendo l'assenso scritto di tutti i dipendenti a effettuare le riprese.
Un documento che, in alcuni casi, è stato però contestato dall'autorità di vigilanza, anche per il sospetto che tale autorizzazione fosse stata ottenuta a fronte di più o meno velate minacce di licenziamento.
In altri casi è stato trovato un compromesso tra le esigenze di sicurezza e quelle di tutela delle persone.
In ogni caso, anche a fronte di specifiche e motivate richieste, l'assenso dell'Ispettorato del lavoro è sempre necessario, oltre che non scontato, e subordinato a una verifica ispettiva.
Fanno eccezione le categorie esposte a rischio elevato, come banche, distributori, edicole o tabaccherie, che possono attivare il sistema di videosorveglianza contestualmente alla richiesta di approvazione all'Ispettorato del lavoro.
In ogni caso, quest'ultimo ha sessanta giorni di tempo per esprimere un parere. Trascorso questo lasso di tempo, vale il principio del silenzio assenso, fermo restando che il posizionamento e il numero delle telecamere non può essere variato senza una nuova autorizzazione.
Una soluzione? Criptare le immagini
Problematiche burocratiche e legittimo diritto dei lavoratori a non essere costantemente monitorati, rendono molto delicata l'installazione di telecamere nei luoghi di lavoro.
Un limite che, però, può essere superato impiegando una nuova soluzione - brevettata dall’azienda Antares - che permette di criptare immediatamente le immagini riprese e di renderle visibili solo a fronte di un evento criminoso.
Il meccanismo utilizzato, interamente hardware e quindi non violabile, è apparentemente semplice, ma in realtà è frutto di numerosi anni di ricerca dell'azienda italiana.
La tecnologia VRS (Video Registrazioni di Sicurezza) genera automaticamente una chiave di criptazione, che viene depositata presso un Ente certificatore terzo.
Una simile modalità impedisce a chiunque di accedere alle immagini che, pur essendo registrate su qualunque supporto di storage, non possono essere visualizzate.
Solo a fronte di un delitto, ma anche di un incidente grave, il Magistrato o le Forze dell'Ordine possono richiedere il token di decriptazione, disponendo così di immagini in chiaro da utilizzate in sede investigativa o come prova processuale.
Il particolare meccanismo - già approvato da alcuni Ispettorati provinciali del lavoro e dalle organizzazioni sindacali - può essere oggi utilizzato per riprendere i lavoratori, che godono quindi di un maggior livello di sicurezza, pur nel rispetto dei propri diritti fondamentali.
Lo stesso sistema, inoltre, viene attualmente valutato dal Garante della Privacy per possibili applicazioni all'interno di scuole e asili, ambienti in cui si sono verificati episodi di maltrattamenti. In questo caso, infatti, oltre ai lavoratori corretti, è necessario tutelare le immagini dei minori.
Massimiliano Cassinelli
Ingegnere
Progettista reti TLC